09 Set NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 – FORMAZIONE RSPP E ASPP
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 che rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiamando esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016 prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Il nuovo Accordo non è ristretto all’esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.
L’Accordo in vigore dal 4 settembre 2016, prevede che transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006.
Uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 dell’art. 32 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento.
Il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell’Accordo cambia completamente e abolisce il sistema precedente che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività. Le ore dell’aggiornamento risultano:
• RSPP: 40 ore nel quinquennio
• ASPP: 20 ore nel quinquennio
Gli “aggiornamenti” equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze. Allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l’aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning.
Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. Non è previsto alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.
Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.